Nel documento di aggiornamento delle Linee Guida della Confindustria si rilevano alcuni aspetti che erano noti, ma che sono stati evidenziati.

1        Compiti, requisiti e poteri dell’Organismo di vigilanza

Le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, possono schematizzarsi come segue:

  • vigilanza sull’effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
  • esame dell’adeguatezza del modello, ossia della sua reale – non già meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati;
  • analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
  • cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Aspetto, quest’ultimo, che passa attraverso:

  • suggerimenti e proposte di adeguamento;
  • follow-up: verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

2    Autonomia ed indipendenza

Affinché il modello organizzativo spieghi efficacia esimente, è necessario che “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento” sia stato affidato a “un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza è indispensabile che all’Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi.

Allo scopo di assicurare l’effettiva sussistenza dei requisiti descritti sarà opportuno che i membri possiedano i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dal compito, come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e relazioni di parentela con il vertice. Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo.

3    Professionalità

Questo requisito si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l’Organismo di vigilanza deve possedere per poter svolgere efficacemente la propria attività.
Come chiarito dalla giurisprudenza, è essenziale che la scelta dei membri dell’Organismo di Vigilanza avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali: non è sufficiente un generico rinvio al curriculum vitae dei singoli. Il modello deve esigere che i membri dell’OdV abbiano competenze in “attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l’efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati”

4    Continuità di azione

Per garantire l’efficace e costante attuazione di un modello così articolato quale è quello delineato dal decreto 231, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata all’attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative.

Inoltre, l’Organismo di vigilanza deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza su funzionamento e osservanza del Modello organizzativo,

a)    verifica dell’efficacia del Modello organizzativo rispetto alla prevenzione e all’impedimento della commissione dei reati previsti dal decreto 231;
b)    vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
c)    formulazione delle proposte all’organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da:

  • violazioni significative delle prescrizioni del Modello stesso;
  • modificazioni rilevanti dell’assetto interno della società, delle attività d’impresa o delle relative modalità di svolgimento;
  • modifiche normative;

d)    segnalazione all’organo dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’ente.
e)    predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l’esito delle stesse;
f)    trasmissione al Collegio Sindacale della relazione di cui al punto precedente.

Nel Modello organizzativo dovrebbe inoltre essere specificato che:

  • le attività poste in essere dall’OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l’organo dirigente vigila sull’adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia) del Modello organizzativo;
  • l’OdV deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto 231;
  • l’OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni.
IL PERSONALE DI Qsei s.r.l. E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E
PER ASSISTERE LE AZIENDE AD ESPLETARE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

 

} else {