Sulla base di quanto disposto dal D.L.vo 151/2015 che modifica in parte il D.P.R. 1124/1965, il 21 MAR 2016 l’INAIL ha pubblicato la Circolare nr. 10 che introduce alcune novità importanti che sono entrate in vigore dal 22 MAR.

Il Datore di Lavoro non deve più trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale: esso verrà acquisito direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia.

Sul Portale dell’INAIL il Datore di Lavoro, munito di credenziali, potrà consultare tali certificazioni.

E’ obbligo del lavoratore fornire al Datore di Lavoro il numero del certificato medico, la data di rilascio ed i giorni di prognosi previsti. Esso deve inoltre dare comunicazione immediata dell’evento infortunistico ed ha 15 giorni dalla prima manifestazione per comunicare una possibile malattia professionale.

I settori dell’artigianato, dell’agricoltura e della navigazione costituiscono eccezioni per le quali si rende necessaria la consultazione del testo integrale della Circolare.

Per ciò che attiene le denunce di infortunio (i quali obblighi trasmissivi restano immutati), il Datore di Lavoro deve comunicare anche il numero del certificato medico e la data di rilascio dello stesso.

Nel caso in cui esso non sia ancora in possesso di tali dati ha la possibilità di inserire un valore fittizio senza invalidare l’intero procedimento.

Il Datore di Lavoro non ha più l’obbligo di trasmissione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza della denuncia di infortunio nel caso di infortuni mortali o con più di tra giorni di prognosi, poiché tutto verrà trasmesso direttamente dall’INAIL in via telematica.

 

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