Il 31 MAR 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE.

Esso non necessita del recepimento da parte dei singoli stati membri, quindi, superata la data di applicazione, è ritenuto abrogato il D.L.vo 475/1992.

Il Regolamento entrerà in vigore dal 20 APR 2016 e si applicherà a decorrere dal 21 APR 2018, ad eccezione di alcuni articoli che entreranno in vigore con tempistiche differenti.

Esso stabilisce i requisiti per la fabbricazione e la progettazione dei DPI e definisce le norme per la loro libera circolazione nell’Unione Europea.

Nell’Allegato I sono definite tre categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori, che differiscono dalle categorie indicate nel D.L.vo 475/1992 per due punti:

  • è stato eliminato dalla categoria I “Urti e lievi vibrazioni inidonei a raggiungere gli organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente”;
  • nella categoria III sono state aggiunte le voci che seguono (in rosso), per le quali è prevista la formazione obbligatoria:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute,

b) atmosfere con carenza di ossigeno,

c) agenti biologici nocivi,

d) radiazioni ionizzanti,

e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C,

f) ambianti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50 °C o inferiore,

g) cadute dall’alto,

h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione,

i) annegamento,

j) tagli da seghe a catena portatili,

k) getti ad alta pressione,

l) ferite da proiettile o da coltello,

m) rumore nocivo.

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