Sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 21 NOV 2019 è stato pubblicato il decreto che approvazione la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

Il decreto, si applica agli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

–         climatizzazione di edifici e ambienti;

–         produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;

–         cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;

–         lavaggio biancheria e sterilizzazione;

–         cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Non si applica agli:

–         impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;

–         impianti di incenerimento;

–         impianti costituiti da stufe catalitiche;

–         impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, essi devono essere resi conformi alle indicazioni della nuova regola tecnica, ma non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta nel caso degli:

  • impianti esistenti e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla precedente normativa;
  • impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo VV.F.;
  • impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa.

In caso di aumenti successivi della portata termica realizzati negli impianti o in caso di aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW, è richiesto l’adeguamento alle disposizioni del decreto.

Per le attività soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1 AGO 2011 nr. 151, devono essere attivati i procedimenti relativi.

La Società Qsei s.r.l. è a disposizione per chiarimenti e per accompagnare l’azienda all’esecuzione delle attività utili ad ottemperare ai dettati della norma.