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Dal 1 GEN 2019, in base al Regolamento ADR 2019, alcune novità sono in vigore con la possibilità di essere adottate volontariamente entro il 30 GIU 2019, ma con l’obbligo di attuarle dal 1 LUG 2019.

NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI

Si prevede l’obbligo anche alle aziende che sono unicamente speditrici di merci pericolose, anche se hanno affidato a terzi le operazioni di carico, scarico, imballaggio, e riempimento.

Quasi tutte le aziende sono speditrici di merci pericolosi in quanto i rifiuti pericolosi si configurano in questa specie: solventi esausti, oli esausti, batterie, altre.

In questo caso, la nomina deve essere attuata entro il 31 DIC 2022 a meno che chi spedisce non rientri in questi casi di esenzione:

–        quantità limitata;

–        quantità esenti;

–        quantità inferiori ai limiti per unità di trasporto;

–        occasionale in ambito nazionale.

Altre voci segnalate:

–        modifiche per l’esenzione per unità di trasporto;

–        nuova gestione dei macchinari, dispositivi ed articoli contenenti merci pericolose;

–        nuovo metodo di classificazione per le merci pericolose;

–        pile e batterie al litio.

Si segnala che, secondo alcune interpretazioni, l’obbligo della nomina del consulente sia già esteso a chi scarica le merci pericolose presso il sito di destinazione finale del trasporto.

Su questo argomento , si aggiornerà quanto prima.