Si comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il D.M. 11 FEB 2021 che modifica gli allegati XLII e XLIII.
La pubblicazione del decreto inserisce nell’Allegato XLII – (Elenco di sostanze, miscele e processi) le voci seguenti:
7) lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
Ad esempio autofficine di riparazione di autoveicoli, reparti di manutenzione i cui lavoratori possono venire a contatto con gli oli citati, altre (n.d.r.)
8) lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Ad esempio: autofficine di riparazione di autoveicoli, attività che comportano la presenza significativa di automezzi a motore diesel (carco-scarico di merci, rimessaggio di autoveicoli), altre. (n.d.r.).
All’interno dell’ Allegato XLIII – (Valori limite di esposizione professionale), è inserito il valore limite per:
– emissioni di gas di scarico dei motori diesel: 0,05 mg/m3 in riferimento alle 8 ore lavorative.
Si ricorda che tale valore limite sarà applicato dal 21 FEB 2023.
Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite sarà applicato dal 21 FEB 2026.
Le valutazioni del rischio d’esposizione a cancerogeni dovranno essere effettuate da subito dato che le voci citate rientrano già da ora nel campo di applicazione del Titolo IX Capo II del D.Lgs. nr. 81/2008 (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni).
Per le due altre voci aggiunte:
– miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene;
– oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
non sono riportati i valori limite di esposizione, però è inserita la notazione “Cute” a segnalare la via di assorbimento cutanea.