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Il decreto-legge recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” segnala che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per l’attività lavorativa o di formazione o di volontariato (anche sulla base di contratti esterni) e varrà per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali.

 

Lavoro nel settore pubblico

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture pubbliche e sono i Datori di Lavoro a dover verificare, anche a campione, il rispetto delle prescrizioni.

Fanno eccezione i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Entro il 15 ottobre i Datori di Lavoro devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli dovranno essere effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro, anche a campione.

I datori di lavoro devono individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni eventuali.

Sanzioni. Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde.

Dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso.

La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza.

Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

In caso di mancata adozione delle misure organizzative e per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria (irrogata dal Prefetto al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione) da 600 a 1500 € e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.

 

Lavoro nel settore privato

Sono tenuti a possedere e ad esibire su richiesta il Certificato Verde coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato: il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono sempre richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

Fanno eccezione i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il decreto prevede che il personale, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde.

Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel decreto, non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sanzioni. Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

In caso di mancata adozione delle misure organizzative e per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria (irrogata dal Prefetto al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione) da 600 a 1500 €