Ad inizio OTT 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno che regola quanto al titolo della presente circolare che entra in vigore dal 4 OTT 2022.
In particolare si definiscono i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della Sicurezza antincendio.
PIANO DI EMERGENZA.
Da redigere per:
– i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori
– i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone
– i luoghi lavoro soggetti al controllo dei VV.F. (Certificato di Prevenzione Incendio CPI, Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA)
Sono indicati i criteri di composizione del Piano di Emergenza.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Sono indicati i criteri di erogazione ed i contenuti da trattare.
Designazione degli addetti al servizio antincendio
IL Datore di Lavoro assicura la formazione degli addetti mediante docenti qualificati (la norma individua la qualificazione dei docenti) e secondo il LIVELLO di rischio dell’attività come descritto nel decreto.
La durata dei corsi è immutata:
– 4 ore per il LIVELLO 1 (attualmente definito BASSO),
– 8 ore per il LIVELLO 2 (attualmente definito MEDIO),
– 16 ore per il LIVELLO 3 (attualmente definito ELEVATO) con idoneità tecnica
L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
A ridosso della data di entrata in vigore Qsei ribadirà l’argomento con le eventuali modifiche intercorse.