Si comunica che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante al Capo III il testo coordinato del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 sul rafforzamento della disciplina in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il testo modifica, oltre all’Allegato I, numerosi articoli.

In particolare, sono segnalate le modifiche agli articoli seguenti:

–        art. 18 inerente alla figura dei preposti: inserito l’obbligo da parte del Datore di Lavoro di individuare IL PREPOSTO per effettuare un’attività di vigilanza. È prevista la sanzione dell’arresto             da due a quattro mesi la sanzione detentiva o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 €;

–        art. 19 inerente alla figura del preposto:

–        inserito l’obbligo del preposto della vigilanza che consiste nel controllare che siano osservate, da parte dei lavoratori, le disposizioni previste dal Datore di Lavoro in materia di Salute e                       Sicurezza (ad esempio l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali – DPI) e, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere               l’attività del lavoratore ed informare i superiori diretti.

In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto potrà interrompere                               temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Il preposto è sanzionato con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491 a 1.470 €,

–          art. 26 sui contratti d’appalto, d’opera e somministrazione: le aziende appaltatrici e subappaltatrici devono indicare al Committente la figura del preposto durante l’attività dell’appalto.

–         art. 37 formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti e dei loro rappresentanti: è riportata la previsione di una rivalutazione degli accordi entro il 30 GIU 2022;

–        Allegato I (gravi violazioni ai fine dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale):

–        introdotta la disposizione nuova che individua l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (microinterruttori,                               cartellonistica, altre);

–        alla mancata notifica prima dell’inizio dei lavori dell’attività riguardante esposizione ad amianto è applicata anche la sanzione pecuniaria di 3.000 €.