Il Decreto-Legge 7 GEN 2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, prevede quel che segue.
1 Dal 15 FEB 2022 al 15 GIU 2022 è obbligatorio per gli ultracinquantenni che ancora non abbiano provveduto, o siano esentati, a sottoporsi a vaccinazione.
2 Essi, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.
3 La verifica del possesso delle certificazioni COVID-19 è effettuata dai Datori di Lavoro e dai Responsabili della Sicurezza.
4 I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
5 È vietato l’accesso dei lavoratori non vaccinati ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo previsto.
6 Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Il Decreto-Legge elenca altre disposizioni di carattere amministrativo a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.