Si comunica che il giorno 30 giugno 2022, è stato emanato il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo tiene conto, aggiorna e rinnova le misure già contenute nei Protocolli precedenti.

Modalità d’ingresso in azienda

–     Il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura (<37,5°C), senza procedere alla registrazione dei dati;

–     qualora si verificasse la condizione di temperatura corporea superiore a 37,5°C, la persona interessata non potrà accedere nella struttura e dovrà contattare il proprio medico curante.

 

Gestione degli appalti

–      Rimane in vigore l’obbligo, da parte dell’appaltatore, di informare l’azienda qualora un suo lavoratore risultasse positivo al tampone;

–      l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, informativa completa dei contenuti del Protocollo aziendale.

 

Dispositivi di protezione delle vie di respirazione

–      L’uso della mascherina nei luoghi di lavoro non costituisce più un obbligo, mentre, nel caso in cui il Datore di Lavoro (su specifica indicazione del medico competente o del RSPP) la ritenesse           necessaria, essa dovrà essere FFP2;

–     sono obbligati all’uso della mascherina FFP2, fino al 30 settembre 2022:

–     nelle delle strutture sanitarie, le socio-assistenziali, le strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per             anziani;

–     i mezzi di trasporto come navi e traghetti, treni (di tipo Interregionale ed Intercity), autobus adibiti al servizio di trasporto di persone, autobus a noleggio con conducente, mezzi di trasporto            scolastico;

 

Lavoro agile

–     È rimarcata l’importanza del lavoro agile come strumento atto a contrastare la diffusione del contagio, in particolare per i lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla                     malattia.

 

Lavoratori fragili

–     Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, misure prevenzionali specifiche e organizzative per i lavoratori fragili.

 

 

La Società Qsei s.r.l. è a disposizione per chiarimenti e per accompagnare l’azienda all’esecuzione delle attività utili a soddisfare i dettati di norma.