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Ad inizio OTT 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno che regola quanto al titolo della presente circolare che entra in vigore dal 4 OTT 2022.

Come già riportato brevemente nella circolare n. 08/2021 – 12 OTT 2021, sono definiti i criteri per l’informazione e la formazione sulla Sicurezza antincendio a tutti i lavoratori.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Ai sensi dall’art. 3 del su citato Decreto, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori, oltre ai temi impartiti dalla formazione specifica, devono essere impartite trattando i seguenti argomenti:

a) i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;

b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;

c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

d) l’ubicazione delle vie d’esodo;

e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;

g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.