Come già segnalato nella nostra Circolare n. 9 del 29 AGO 2022 sul tema Informazione e Formazione dei lavoratori (che si invia nuovamente con la presente), ad inizio OTT 2021 sono stati pubblicati i Decreti del Ministero dell’interno che regolano, oltre alla formazione dei lavoratori (DM 2 SET 2021), anche il Piano di Emergenza (DM 2 SET 2021) e la Valutazione del Rischio Incendio (DM 3 SET 2021).

Il decreti di cui al titolo hanno portato all’abrogazione del DM 10 MAR 1998 che trattava in modo sistematico sia la composizione del Piano di Emergenza, sia la Valutazione del Rischio Incendio e riportando le indicazioni nuove per ottemperare agli obblighi citati.

PIANO DI EMERGENZA

L’allegato II del decreto riporta le indicazioni da inserire nel Piano di Emergenza.

Esso deve contenere:

  1. a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
  2. b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  3. c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  4. d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

Deve anche contenere:

  1. a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
  2. b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
  3. c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  4. d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
  5. e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
  6. f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori (come descritto nella nostra Circolare n. 9).

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

L’art. 2 del DM 3 SET 2021 riporta quel che segue.

  1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DVR di tutti i rischi).
  1. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’art. 3 rimodella la Valutazione del Rischio Incendio rispetto alle indicazioni del DM 10 MAR 1998, come detto, abrogato.