A seguito del recente aggiornamento del D.Lgs. 7 SET 2005, n. 209, è entrato in vigore il nuovo obbligo di assicurare a prescindere anche dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
Tutti i veicoli utilizzati conformemente alla funzione di mezzi di trasporto, che si trovano anche in aree diverse dalle strade pubbliche devono avere un’ assicurazione RCA, perché considerati in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento.
L’articolo 2 del decreto ha modificato l’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle assicurazioni private, dando vita ad una nuova definizione del termine “veicolo”.
Nello specifico ai fini assicurativi l’obbligo RCA interessa:
– qualsiasi veicolo a motore alimentato esclusivamente da una forza meccanica che circola sulla superficie terrestre, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
– qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui sopra, indipendentemente dal fatto che sia agganciato o meno;
i veicoli elettrici leggeri (come monopattini, segway, ecc.) che verranno individuati più avanti da uno specifico decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184.
Un’ulteriore precisazione riguarda invece la portata dell’obbligo assicurativo: il nuovo comma 1 ter dell’art. 122 del CAP ha puntualizzato che l’obbligo assicurativo interessa anche i veicoli utilizzati esclusivamente nelle zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, restando valida, a questo proposito, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli, secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.