La Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 MAR 2024:

√       modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione durante il lavoro, e in particolare, modifica la definizione di agente mutageno, che ora è definito come:

–    “agente mutageno”:

–     i) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

–    ii) una sostanza, miscela o procedimento di cui all’allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o miscela liberata nel corso di un processo

       modifica la Direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi legati agli agenti chimici durante il lavoro, introducendo i valori limite di esposizione per i diisocianati;

√       rivede (per la prima volta dopo 40 anni), i valori limite per il piombo.

Valori limite per i diisocianati:

–        limite complessivo di esposizione professionale: 6 μg NCO/m3 (con un valore transitorio pari a 10 μg/m3 fino al 2028) – limite di esposizione a breve termine per esposizioni di 15 minuti: 12 μg NCO/m3 (con un valore transitorio pari a 20 μg/m3 fino al 2028)

Valori limite per il piombo:

–        valore limite di esposizione professionale: da 0,15 mg/m3 a 0,03 mg/m3 e – valore limite biologico: da 70 μg/100 ml di sangue a 15 μg/100 ml di sangue (con un valore transitorio pari a 30 μg/100 ml fino al 2028) e 4,5 μg/100 ml, per le lavoratrici in età fertile.

La Direttiva entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione, ovvero il 1 APR 2024.