Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’Accordo Stato-Regioni (ASR 2025) approvato il 17 aprile 2025.
Il testo del provvedimento è contenuto nell’Allegato A pubblicato il 19 MAG 2025 nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default (atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025). Qui di seguito si riportano le novità principali rispetto il precedente Accordo di pari merito del 21 DIC 2011. L’Accordo è finalizzato a:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Destinatari delle regole formative, oltre quelli previsti dall’Accordo precedente sono:
– personale impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
– operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta un’abilitazione specifica oltre quelle già previste nell’Accordo di pari merito del 22 FEB 2012.
I soggetti formatori potranno essere solo:
– gli istituzionali (alcuni Ministeri, le Regioni e Province, Inail, VV.F. altri),
– gli accreditati,
– altri soggetti come, a esempio, alcuni organismi paritetici, alcune associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, altri ancora.
I corsi, sia nuovi che di aggiornamento, potranno essere erogati, a seconda dei casi, in presenza fisica, video conferenza sincrona, e-learning, modalità mista previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici ove presenti.
I partecipanti di ogni sessione di corso potranno essere 30 al massimo, mentre per la formazione pratica (quando applicabile) il rapporto dovrà essere un docente ogni 5 discenti.
Formazione dei preposti: oltre a quella per i lavoratori (generale e specifica), dovranno seguire un corso della durata minima di 12 ore.
Formazione dei dirigenti: durata minima di 12 ore a cui si aggiungono altre 6 ore in caso di cantieri edili.
Corso di formazione per il datore di lavoro: dovrà seguire un corso di durata minima di 16 ore a cui si aggiungono altre 6 ore in caso di cantieri edili.
Corso di formazione per il datore di lavoro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): oltre al corso di formazione per il Datore di Lavoro su citato, deve frequentare il modulo comune di 8 ore e il modulo tecnico-integrativo di 12 o 16 ore a seconda del codice ATECO di appartenenza.
Corso di formazione per Lavoratori adibiti a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: durata minima 12 ore.
Corsi di formazione per i conduttori di attrezzature pericolose (art. 73 del D.Lgs.81/2008), oltre a quelli già previsti nell’Accordo di pari merito del 22 FEB 2012:
– macchina agricola raccoglifrutta (CFR),
– caricatore per la movimentazione di materiali (CMM),
– carroponte.
Durata dei corsi: da 8 a 20 ore a seconda dell’attrezzatura.
CORSI DI AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari che trattino le materie coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l’aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori, dei preposti, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, degli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature pericolose.
L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Per gli RSPP, gli ASPP, i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, i dirigenti, i preposti, gli addetti alle emergenze (elenco a titolo puramente esemplificativo) sono considerate anche condizioni diverse per poter mantenere l’abilitazione se non è stata mantenuta la periodicità di base secondo la tabella che segue.
PERIODICITA’ E DURATA MINIMA DELL’AGGIORNAMENTO
Lavoratori | quinquennale | 6 ore | |
Preposti | biennale | 6 ore | |
Dirigenti | quinquennale | 6 ore | |
Datore di lavoro | quinquennale | 6 ore | |
Datore di lavoro RSPP | quinquennale | 8 ore | |
ASPP | quinquennale | 20 ore | |
RSPP | quinquennale | 40 ore | |
Coordinatore per la Sicurezza | quinquennale | 40 ore | |
Lavoratori, Datori di lavoro, lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | quinquennale | 4 ore | |
Operatori addetti alla conduzione di
attrezzature pericolose |
quinquennale | 4 ore |
L’aggiornamento della formazione deve essere comunque effettuato in caso di variazioni sostanziali delle condizioni lavorative aziendali o di mansione.
ENTRATA IN VIGORE
Il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (24 MAG 2025).
In fase di prima applicazione dell’Accordo, ma non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi precedenti.
I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il loro corso di formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo.
I lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati che non hanno frequentato il corso, devono frequentarlo entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Gli addetti all’utilizzo delle attrezzature pericolose di nuova identificazione (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) devono frequentare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo.