SCADENZA PER LA SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI ESODO (MANIGLIONI ANTIPANICO)

Il D.M. 3/11/2004, relativo ai dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, prevede la sostituzione dei dispositivi non marcati CE.

Entro il 18 febbraio 2013 tutti i maniglioni già installati e non marcati CE dovranno essere sostituiti con quelli previsti dal D.M. 3/11/2004.

Ricordiamo che il decreto introduceva i seguenti criteri per la scelta dei dispositivi di apertura antipanico (in base al tipo di attività e al numero di persone utilizzatrici):

l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone.
Devono essere installati dispositivi almeno conformi alla noma UNI EN 179.
L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.
L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone. Devono essere installati dispositivi almeno conformi alla noma UNI EN 1125.
L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone.
I locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi di incendio con più di 5 lavoratori addetti

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