La circolare n. 11 del 25 maggio 2012 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.L.vo 81/2008, (che è acclusa alla presente) nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” fornisce chiarimenti relativamente a:

modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione
scelta del soggetto abilitato
interruzione o sospensione dei termini temporali
attivazione soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione
modulistica
tariffazione delle verifiche periodiche

Nel seguito si riportano sinteticamente i principali punti trattati.

1.   MODALITÀ’ DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE Al SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE

Il Datore di Lavoro, entro 30 giorni prima della scadenza della verifica periodica, invia all’ASL la richiesta di verifica con i seguenti criteri:

  1. su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata, o provvista di timbro dell’impresa, e firmata dal richiedente
  2. deve riportare l’indirizzo completo dove si trova l’attrezzatura da verificare nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici
  3. deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura (tipologia, matricola o numero di fabbrica)
  4. deve riportare il soggetto abilitato individuato tra quelli inscritti nell’elenco istituito presso l’INAIL e presso le ASL
  5. deve essere indicata la data di richiesta

2.    SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

Deve essere scelto dal Datore di Lavoro, e indicato nella richiesta di verifica, nell’elenco dei soggetti abilitati costituito presso le singole strutture dell’ASL.
In caso di superamento dei termini dei 30 giorni dalla data di richiesta senza che né l’Ente titolare della verifica né il soggetto abilitato indicato nella richiesta vi abbiano provveduto, il datore di lavoro individua un nuovo soggetto abilitato presente nella Regione in cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, scelto tra quelli iscritti nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati.

3.     INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI TERMINI TEMPORALI

I termini temporali di 60 e 30 giorni si interrompono quando il soggetto titolare della verifica (o il soggetto di abilitato di cui si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell’attrezzatura, del personale occorrente o dei mezzi necessari, cause di forza maggiore) che dovranno essere comprovabili e adeguatamente documentate.

Analogamente i termini temporali si interrompono qualora nel corso della verifica emerga la necessità di acquisire ulteriore documentazione o di effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio, attività ad elevata specializzazione.

In questi casi il verificatore formalizzerà per iscritto la richiesta e la decorrenza dei termini temporali resterà sospesa fino al soddisfacimento della richiesta. Qualora questa eventualità si presenti in caso di attivazione di soggetto abilitato da parte di INAIL/ASL, il soggetto abilitato dovrà darne comunicazione a INAIL/ASL.

4.    ATTIVAZIONE SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE

INAIL/ASL, nel caso per la verifica intendano avvalersi del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, sono tenuti ad attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile e a darne contestualmente comunicazione al datore di lavoro.

5.    MODULISTICA

Deve essere utilizzata quella riportata nell’Allegato IV del D.M. 11.04.2011

6.    TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le tariffe delle verifiche periodiche effettuate dai soggetti abilitati entro i termini temporali previsti ed il versamento delle quote dovute a INAIL/ASL dovranno essere corrisposte secondo le modalità previste da INAIL/ASL.

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