La legge nr. 161 del 30 OTT 2014 ha modificato gli artt. 28 e 29 del D.L.vo 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro).

Entrambi gli articoli hanno per oggetto la valutazione dei rischi.

Art. 28

La modifica apportata consiste nel segnalare che, in caso di nuova impresa, il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi immediatamente ed altrettanto immediatamente deve adottare le misure di prevenzione e protezione del caso lasciando traccia documentale di quanto attuato. Mentre per la redazione del documento di valutazione dei rischi è lasciato il tempo di 90 giorni.

Art. 29

La modifica apportata consiste nel segnalare che, in caso di modifiche sostanziali, il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi immediatamente ed altrettanto immediatamente deve adottare le misure di prevenzione e protezione del caso lasciando traccia documentale di quanto attuato. Mentre per la redazione dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi è lasciato il tempo di 30 giorni.

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