Si ricorda che i punti principali che il D.L.vo 4 LUG 2014 nr. 102, sull’efficienza energetica tratta, sono:

  • il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione;
  • l’istituzione del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica;
  • l’introduzione all’obbligo per le grandi imprese d’installare dispositivi di contabilizzazione del calore per i privati;
  • l’introduzione dell’obbligo per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia di effettuare audit energetici periodici.

Si ricorda che le grandi imprese hanno l’obbligo di eseguire entro il 5 DIC 2015 un audit energetico, e di seguito ogni 4 anni.

Questo obbligo non ricade sulle grandi imprese che abbiano adottato sistemi di gestione EMAS e ISO 50001 o ISO 14001, sempre che il sistema di gestione abbia incluso l’audit energetico.

Dal LUG 2016 le diagnosi energetiche devono essere eseguite da auditors certificati secondo le norme UNI CEI 11352 (EsCO), UNI CEI 11339 (EGE).

La non effettuazione dell’audit comporta sanzioni fino a 40.000 €.

N.B.

Grande impresa quando si verificano entrambe le condizioni che seguono:

  • nr. dipendenti >250;
  • fatturato annuo >50 milioni € oppure bilancio totale annuo > 43 milioni €.

Impresa a forte consumo di energia se nell’annualità di riferimento si sono verificate entrambe le condizioni che seguono:

  • utilizzo di energia ≥2,5 GWh (elettrica o diversa dall’elettrica);
  • costo effettivo dell’energia utilizzata ≥3% del fatturato.

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