Applicazione del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D.L.vo nr. 81/2008 alle scaffalature metalliche.

L’interpello stabilisce che il Titolo IV vada applicato se non si tratta di mero assemblaggio di elementi di arredo o di attrezzature di lavoro (le scaffalature non sono attrezzature di lavoro, a meno che non siano vere e proprie macchine, come gli archivi rotanti orizzontali o i magazzini traslanti verticali):

  • scaffalature leggere: considerate elementi di arredo da escludersi dal campo di applicazione del titolo IV del D.L.vo 81/2008;
  • scaffalature medie e pesanti: potrebbero rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile in quanto si tratta di assemblaggio di elementi metallici: va valutato il contesto;
  • magazzini dinamici a gravità: sono assimilabili a macchine, pertanto il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile;
  • magazzini ed archivi automatizzati: sono generalmente costruzioni complesse le cui caratteristiche sembrano avvicinare il montaggio ai “lavori di costruzioni … di opere fisse …” di cui all’ art 89 del D.L.vo 81/2008 pertanto il loro montaggio/smontaggio potrebbe rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile: va valutato anche il contesto;
  • archivi e magazzini mobili e compatibili: sono caratterizzati da funzionalità di ingegneria meccanica (macchine) pertanto le modalità di montaggio/smontaggio non rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile;
  • scaffalature autoportanti e leggere con passerelle multipiano: sono assimilabili ad edifici in tutto e per tutto, e quindi rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del D.L.vo 81/2008.

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