La valutazione del rischio da stress lavoro correlato deve essere aggiornata ogni 2/3 anni.

E’ stato pubblicato il Manuale di valutazione del rischio STRESS LAVORO CORRELATO redatto a cura dell’INAIL, che aggiorna e modifica la metodica emessa dall’ex ISPESL nel 2012.

Il testo comprende i seguenti passaggi.

  1. Costituzione del Gruppo di Gestione della Valutazione
    Partecipano: datore di lavoro o persona delegata, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (se incaricati) e Medico Competente. La presenza dei preposti è auspicabile.
  2. Sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale
    E’ necessario attuare la formazione dei partecipanti al Gruppo di Gestione che dovrà essere sarà mirata ad un approfondimento della metodologia valutativa che si andrà ad applicare.
    E’ anche importante fornire un’adeguata informazione diretta a tutti i lavoratori.
  3. Sviluppo del piano di valutazione del rischio
    Il percorso metodologico individuato dalla Commissione Consultiva prevede la “programmazione temporale” attraverso l’approntamento di un vero e proprio cronoprogramma che preveda per ogni singola fase, oltre alla sua durata, anche, in dettaglio, le attività da svolgere e i soggetti deputati ai diversi compiti.
  4. Valutazione preliminare
    Avviene mediante l’utilizzo della “lista di controllo” che contiene:

1) l’analisi di “eventi sentinella” (“ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori”).

2) l’analisi più specifica degli indicatori di contenuto (“…ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti”) e di contesto (“…ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste)”) per la quale è obbligo del datore di lavoro “sentire” e, quindi, coinvolgere, i lavoratori e/o gli RLS/RLST.
Fermo resta l’obbligo di effettuare la valutazione su “gruppi omogenei di lavoratori”.

5. Valutazione approfondita
La valutazione approfondita prevede “la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori” utile all’identificazione e caratterizzazione del rischio da stress lavoro-correlato e delle sue cause. Si affianca ed integra l’analisi degli indicatori oggettivi previsti nella valutazione preliminare ed in nessun caso può considerarsi sostitutiva.

6. Pianificazione degli interventi successivi
I risultati ottenuti dalla fase preliminare e da quella approfondita devono essere oggetto della pianificazione ed analisi del loro significato nel contesto dell’azienda al fine di permettere al datore di lavoro l’adozione delle eventuali misure correttive necessarie all’eliminazione/riduzione del rischio e del relativo piano di monitoraggio.

Quanto sopra è stato attinto dal MANUALE dell’INAIL citato in premessa.

Si richiama l’attenzione sull’elenco delle attività che comporta un impegno di una certa importanza, per cui è necessario iniziare la valutazione del rischio con anticipo rispetto la scadenza per aver modo di sviluppare ogni passaggio con la dovuta attenzione.

IL PERSONALE DI Qsei s.r.l. E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E
PER ASSISTERE LE AZIENDE AD ESPLETARE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI