{"id":37230,"date":"2021-09-20T17:25:32","date_gmt":"2021-09-20T15:25:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.qsei.it\/?p=37230"},"modified":"2021-09-20T17:25:32","modified_gmt":"2021-09-20T15:25:32","slug":"sars-cov-2-green-pass","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/qsei.it\/?p=37230","title":{"rendered":"SARS-CoV-2 &#8211; GREEN PASS"},"content":{"rendered":"<p>Il decreto-legge recante \u201c<em>Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l\u2019estensione dell\u2019ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening<\/em>\u201d segnala che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 \u00e8 richiesta per l\u2019attivit\u00e0 lavorativa o di formazione o di volontariato (anche sulla base di contratti esterni) e varr\u00e0 per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Lavoro nel settore pubblico<\/strong><\/p>\n<p>Il possesso e l\u2019esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture pubbliche e sono i Datori di Lavoro a dover verificare, anche a campione, il rispetto delle prescrizioni.<\/p>\n<p>Fanno eccezione i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.<\/p>\n<p>Entro il 15 ottobre i Datori di Lavoro devono definire le modalit\u00e0 per l\u2019organizzazione delle verifiche.<\/p>\n<p>I controlli dovranno essere effettuati preferibilmente all\u2019accesso ai luoghi di lavoro, anche a campione.<\/p>\n<p>I datori di lavoro devono individuare i soggetti incaricati dell\u2019accertamento e della contestazione delle violazioni eventuali.<\/p>\n<p><strong>Sanzioni<\/strong>. Il decreto prevede che il personale che ha l\u2019obbligo del <a href=\"https:\/\/www.puntosicuro.it\/sicurezza-sul-lavoro-C-1\/coronavirus-covid19-C-131\/green-pass-giudizio-di-idoneita-AR-21558\/\">Green Pass<\/a>, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell\u2019accesso al luogo di lavoro, \u00e8 considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde.<\/p>\n<p>Dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro \u00e8 sospeso.<\/p>\n<p>La retribuzione non \u00e8 dovuta dal primo giorno di assenza.<\/p>\n<p>Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>In caso di mancata adozione delle misure organizzative e per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro \u00e8 prevista la sanzione pecuniaria (irrogata dal Prefetto al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione) da 600 a 1500 \u20ac e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Lavoro nel settore privato<\/strong><\/p>\n<p>Sono tenuti a possedere e ad esibire su richiesta il Certificato Verde coloro che svolgano attivit\u00e0 lavorativa nel settore privato: il possesso e l\u2019esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono sempre richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.<\/p>\n<p>Fanno eccezione i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.<\/p>\n<p>Il decreto prevede che il personale, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell\u2019accesso al luogo di lavoro, \u00e8 considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde.<\/p>\n<p>Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel decreto, non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.<\/p>\n<p><strong>Sanzioni<\/strong>. Il decreto prevede che il personale che ha l\u2019obbligo del <a href=\"https:\/\/www.puntosicuro.it\/sicurezza-sul-lavoro-C-1\/coronavirus-covid19-C-131\/green-pass-giudizio-di-idoneita-AR-21558\/\">Green Pass<\/a>, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell\u2019accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione n\u00e9 altro compenso o emolumento, comunque denominato.<\/p>\n<p>La sospensione \u00e8 comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed \u00e8 efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.<\/p>\n<p><strong>Per le imprese con meno di quindici dipendenti<\/strong>, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro pu\u00f2 sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.<\/p>\n<p>In caso di mancata adozione delle misure organizzative e per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro \u00e8 prevista la sanzione pecuniaria (irrogata dal Prefetto al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione) da 600 a 1500 \u20ac<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto-legge recante \u201cMisure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l\u2019estensione dell\u2019ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di.. <a href=\"https:\/\/qsei.it\/?p=37230\" class=\"readmore\">read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/qsei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37230"}],"collection":[{"href":"https:\/\/qsei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/qsei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/qsei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/qsei.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37230"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/qsei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37230\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37231,"href":"https:\/\/qsei.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37230\/revisions\/37231"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/qsei.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/qsei.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/qsei.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}