{"id":37353,"date":"2025-06-30T08:59:52","date_gmt":"2025-06-30T06:59:52","guid":{"rendered":"https:\/\/qsei.it\/?p=37353"},"modified":"2025-06-30T08:59:52","modified_gmt":"2025-06-30T06:59:52","slug":"formazione-accordo-stato-regioni-17-apr-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/qsei.it\/?p=37353","title":{"rendered":"FORMAZIONE \u2013 ACCORDO STATO REGIONI &#8211; 17 APR 2025"},"content":{"rendered":"<p>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 \u00e8 stato pubblicato l&#8217;Accordo Stato-Regioni (ASR 2025) approvato il 17 aprile 2025.<\/p>\n<p>Il testo del provvedimento \u00e8 contenuto nell\u2019Allegato A pubblicato il 19 MAG 2025 nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/Pubblicita-legale\/Pagine\/default (atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025). Qui di seguito si riportano le novit\u00e0 principali rispetto il precedente Accordo di pari merito del 21 DIC 2011. L\u2019Accordo \u00e8 finalizzato a:<\/p>\n<p>a) l\u2019individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalit\u00e0 della <strong>formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro<\/strong>;<\/p>\n<ol>\n<li>b) l\u2019individuazione delle modalit\u00e0 della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti e delle modalit\u00e0 delle verifiche di <strong>efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa<\/strong>;<\/li>\n<\/ol>\n<p>b-bis)\u00a0 il monitoraggio dell\u2019applicazione degli accordi in materia di formazione, nonch\u00e9 il controllo sulle attivit\u00e0 formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.<\/p>\n<p>Destinatari delle regole formative, oltre quelli previsti dall\u2019Accordo precedente sono:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 personale impiegato per attivit\u00e0 lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 operatori di attrezzature di lavoro per le quali \u00e8 richiesta un\u2019abilitazione specifica oltre quelle gi\u00e0 previste nell\u2019Accordo di pari merito del 22 FEB 2012.<\/p>\n<p>I soggetti formatori potranno essere solo:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 gli istituzionali (alcuni Ministeri, le Regioni e Province, Inail, VV.F. altri),<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 gli accreditati,<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 altri soggetti come, a esempio, alcuni organismi paritetici, alcune associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, altri ancora.<\/p>\n<p>I corsi, sia nuovi che di aggiornamento, potranno essere erogati, <strong>a seconda dei casi<\/strong>, in presenza fisica, video conferenza sincrona, e-learning, modalit\u00e0 mista previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici ove presenti.<\/p>\n<p>I partecipanti di ogni sessione di corso potranno essere <strong>30 al massimo<\/strong>, mentre per la formazione pratica (quando applicabile) il rapporto dovr\u00e0 essere <strong>un docente ogni 5 discenti<\/strong>.<\/p>\n<p>Formazione dei <strong>preposti<\/strong>: oltre a quella per i lavoratori (generale e specifica), dovranno seguire un corso della durata minima di <strong>12 ore<\/strong>.<\/p>\n<p>Formazione dei <strong>dirigenti<\/strong>: durata minima di 12 ore a cui si aggiungono altre 6 ore in caso di cantieri edili.<\/p>\n<p>Corso di formazione per il <strong>datore di lavoro<\/strong>: dovr\u00e0 seguire un corso di durata minima di <strong>16 ore<\/strong> a cui si aggiungono altre 6 ore in caso di cantieri edili.<\/p>\n<p>Corso di formazione per il<strong> datore di lavoro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)<\/strong>: oltre al corso di formazione per il Datore di Lavoro su citato, deve frequentare il modulo comune di 8 ore e il modulo tecnico-integrativo di 12 o 16 ore a seconda del codice ATECO di appartenenza.<\/p>\n<p>Corso di formazione per <strong>Lavoratori adibiti a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati<\/strong>: durata minima 12 ore.<\/p>\n<p>Corsi di formazione per i <strong>conduttori di attrezzature pericolose<\/strong> (art. 73 del D.Lgs.81\/2008), oltre a quelli gi\u00e0 previsti nell\u2019Accordo di pari merito del 22 FEB 2012:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 macchina agricola raccoglifrutta (CFR),<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 caricatore per la movimentazione di materiali (CMM),<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 carroponte.<\/p>\n<p>Durata dei corsi: da 8 a 20 ore a seconda dell\u2019attrezzatura.<\/p>\n<p><strong>CORSI DI AGGIORNAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019aggiornamento pu\u00f2 essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari che trattino le materie coerenti con quanto sopra indicato, <strong>fatta eccezione<\/strong> per l\u2019aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori, dei preposti, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, degli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature pericolose.<\/p>\n<p>L\u2019assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai <strong>corsi abilitanti<\/strong> e il completamento dell\u2019aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.<\/p>\n<p>Per gli RSPP, gli ASPP, i Coordinatori per la progettazione e per l\u2019esecuzione, i dirigenti, i preposti, gli addetti alle emergenze (elenco a titolo puramente esemplificativo) sono considerate anche condizioni diverse per poter mantenere l\u2019abilitazione se non \u00e8 stata mantenuta la periodicit\u00e0 di base secondo la tabella che segue.<\/p>\n<p><strong>PERIODICITA\u2019 E DURATA MINIMA DELL\u2019AGGIORNAMENTO<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"240\">Lavoratori<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"206\">quinquennale<\/td>\n<td width=\"197\">6 ore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"240\">Preposti<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"206\">biennale<\/td>\n<td width=\"197\">6 ore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"240\">Dirigenti<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"206\">quinquennale<\/td>\n<td width=\"197\">6 ore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"240\">Datore di lavoro<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"206\">quinquennale<\/td>\n<td width=\"197\">6 ore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"240\">Datore di lavoro RSPP<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"206\">quinquennale<\/td>\n<td width=\"197\">8 ore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"240\">ASPP<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"206\">quinquennale<\/td>\n<td width=\"197\">20 ore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"240\">RSPP<\/td>\n<td width=\"206\">quinquennale<\/td>\n<td width=\"196\">40 ore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"240\">Coordinatore per la Sicurezza<\/td>\n<td width=\"206\">quinquennale<\/td>\n<td width=\"196\">40 ore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"240\">Lavoratori, Datori di lavoro, lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati<\/td>\n<td width=\"206\">quinquennale<\/td>\n<td width=\"196\">4 ore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"240\">Operatori addetti alla conduzione di<\/p>\n<p>attrezzature pericolose<\/td>\n<td width=\"206\">quinquennale<\/td>\n<td width=\"196\">4 ore<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>L\u2019aggiornamento della formazione deve essere comunque effettuato in caso di variazioni sostanziali delle condizioni lavorative aziendali o di mansione.<\/strong><\/p>\n<p><strong>ENTRATA IN VIGORE<\/strong><\/p>\n<p>Il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (24 MAG 2025).<\/p>\n<p>In fase di prima applicazione dell\u2019Accordo, ma non oltre dodici mesi dall\u2019entrata in vigore, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi precedenti.<\/p>\n<p>I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il loro corso di formazione entro 24 mesi dall\u2019entrata in vigore del presente Accordo.<\/p>\n<p>I lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati che non hanno frequentato il corso, devono frequentarlo entro 12 mesi dall\u2019entrata in vigore del presente Accordo.<\/p>\n<p>Gli addetti all\u2019utilizzo delle attrezzature pericolose di nuova identificazione (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) devono frequentare il corso entro 12 mesi dall\u2019entrata in vigore del presente Accordo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 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