Che cosa è “la 231”?

Sulla base del D.L.vo. 231/2001, le Aziende e gli Enti in genere possono essere chiamati a rispondere in sede penale per taluni reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori o dipendenti e collaboratori.

Con l’espressione “la 231” si fa riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilità diretta delle Aziende e degli Enti in genere che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella (da sempre esistita) delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato (Datore di Lavoro e suoi subordinati).

E’ esclusa la responsabilità della Società se è adottato un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo atto a prevenire i reati e se si istituisce un Organismo di Vigilanza dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo.

Quali sono i reati sanzionati dal D.L.vo 231?

L’elenco dei reati che possono originare la responsabilità delle aziende e degli Enti in genere in forza del D.L.vo. 231/2001, è in continuo aggiornamento e ampliamento e include (tra altri):

  • reati contro la Pubblica Amministrazione: corruzione, concussione, truffa ai danni di un Ente pubblico (ad esempio, partecipazione a truffe per il conseguimento di incentivi/finanziamenti pubblici, corruzione di pubblici funzionari per l’ottenimento di una commessa, di concessioni/autorizzazioni, ecc.), corruzione tra privati;
  • reati societari: aggiotaggio, false comunicazioni sociali, indebita restituzione conferimenti, illecita influenza sull’assemblea e falso in prospetto;
  • reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  • delitti informatici (ad esempio, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici);
  • delitti contro l’industria e il commercio (ad esempio, turbata libertà dell’industria o del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ecc.);
  • omicidio colposo e/o lesioni colpose commessi con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.L.vo n.231/01);
  • reati in materia ambientale e contro specie protette (art. 25-undecies D.L.vo n. 231/01).

Responsabilità della Società o dell’Ente. D.L.vo 231/2011 art 5.

1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

  1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L’Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Modelli di organizzazione

Il decreto indica le caratteristiche minime che il modello deve avere per essere considerato efficace:

  • individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati
  • prevedere specifici protocolli organizzativi di gestione e controllo
  • introdurre un Codice Etico e relativo Sistema Disciplinare, accompagnato da una adeguata FORMAZIONE
  • istituire un Organismo di Vigilanza a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento.

Il Modello di organizzazione e di gestione, tra cui rientra quello ex art. 30 del D.L.vo 81/2008, è il mezzo attraverso il quale l’Ente ha l’opportunità di dimostrare la propria diligenza organizzativa, «…assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici…» discendenti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, conseguentemente e in primo luogo, prevenendo e riducendo gli impatti degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro.

I modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 e alla norma ISO 14001:2004 per l’ambiente, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti».

L’Organismo di Vigilanza

I componenti non debbono essere operativi nell’Ente, ma slegati dalle gerarchie societarie; secondo le Linee Guida di Confindustria, recepite ad Agosto 2014 dal Ministero Giustizia devono avere una formazione da giuristi ed avere competenze in attività di ispezione e consulenza.

Quali sono le sanzioni?

Le sanzioni a cui l’Azienda o Ente in genere potrebbe andare incontro sono particolarmente pesanti e applicabili anche in via cautelare:

  • sanzioni interdittive come ad esempio l’interdizione per un determinato periodo di tempo (anche fino ad 1 anno per certi reati) dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli concessi, il divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi, eccetera;
  • sanzioni pecuniarie, calcolate con il sistema delle quote (il cui valore oscilla da 258 a 1.549 €, sulla base della gravità della responsabilità dell’azienda), esse possono variare per tipologia di reato. Ad esempio, con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le sanzioni possono arrivare fino a 1.549.000 €.
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